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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO II - DEL LAVORO NELL'IMPRESA >>

CAPO I - Dell'impresa in generale >

SEZIONE III - Del rapporto di lavoro >>

§ 2 Dei diritti e degli obblighi delle parti - >>
ARTICOLO 2104 .-Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176).

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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