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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO II - DEL LAVORO NELL'IMPRESA >>

CAPO I - Dell'impresa in generale >

SEZIONE III - Del rapporto di lavoro >>

§ 1 Della costituzione del rapporto di lavoro - >>
ARTICOLO 2098 .-Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro

Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali (2126).

La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro (2126, 2964 e seguenti).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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