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LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI >>

TITOLO III - DEI SINGOLI CONTRATTI >>

CAPO XXV - Della transazione >


ARTICOLO 1975 .-Annullabilità per scoperta di documenti

La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte.

La transazione è annullabile (1442), quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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