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SEZIONE II - Dell'assicurazione contro i danni >>


ARTICOLO 1909 .-Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida (1441 e seguenti) se vi e stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

Se non vi e stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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