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LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI >>

TITOLO III - DEI SINGOLI CONTRATTI >>

CAPO XX - Dell'assicurazione >

SEZIONE I - Disposizioni generali >>


ARTICOLO 1899 .-Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante raccomandata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni (1932; att. 187).

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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