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LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI >>

TITOLO III - DEI SINGOLI CONTRATTI >>

CAPO XIII - Del sequestro convenzionale >


ARTICOLO 1800 .-Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro

Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito (1768 e seguenti).

Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.

Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato (1703 e seguenti).

Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).


Ver articulos: 1797 - 1798 - 1799 - 1800 - 1801 - 1802 - 1803 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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