menu

Código Civil de Italia >>

LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI >>

TITOLO III - DEI SINGOLI CONTRATTI >>

CAPO XII - Del deposito >

SEZIONE III - Del deposito nei magazzini generali >>


ARTICOLO 1796 .-Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell'art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo (1203 e seguenti), e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza (1515; att. 83).

(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).


Ver articulos: 1793 - 1794 - 1795 - 1796 - 1797 - 1798 - 1799 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 0 (0 votos)


Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

Compartir

           

Haz tu Comentario