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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI >>

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CAPO IX - Del mandato >

SEZIONE I - Disposizioni generali >>

§ 1 Delle obbligazioni del mandatario - >>
ARTICOLO 1717 .-Sostituto del mandatario

Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.

Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.

Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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