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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI >>

TITOLO III - DEI SINGOLI CONTRATTI >>

CAPO I - Della vendita >

SEZIONE II - Della vendita di cose mobili >>

§ 1 Disposizioni generali - >>
ARTICOLO 1518 .-Normale determinazione del risarcimento

Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'art. 1515, e il contratto si risolve per l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.

Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.


Ver articulos: 1515 - 1516 - 1517 - 1518 - 1519 - 1520 - 1521 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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