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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI >>

TITOLO III - DEI SINGOLI CONTRATTI >>

CAPO I - Della vendita >

SEZIONE I - Disposizioni generali >>

§ 3 Del riscatto convenzionale - >>
ARTICOLO 1504 .-Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile (2653, n. 3).

Se l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Notas de Fallos de la CSJN

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