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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI >>

TITOLO II - DEI CONTRATTI IN GENERALE >>

CAPO II - Dei requisiti del contratto >

SEZIONE I - Dell'accordo delle parti >>


ARTICOLO 1333 .-Contratto con obbligazioni del solo proponente

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.

Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.


Ver articulos: 1330 - 1331 - 1332 - 1333 - 1334 - 1335 - 1336 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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