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Código Civil de Italia >>

LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

TITOLO VIII - DEL POSSESSO >>

CAPO II Degli effetti del possesso - SEZIONE I >

SEZIONE I - Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa >>


ARTICOLO 1152 .-Ritenzione a favore del possessore di buona fede

Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione (948) e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti (2756).

Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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