menu

Código Civil de Italia >>

LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

TITOLO VIII - DEL POSSESSO >>

CAPO II Degli effetti del possesso - SEZIONE I >

SEZIONE I - Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa >>


ARTICOLO 1148 .-Acquisto dei frutti

Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno (820 e seguente). Egli, fino alla restituzione della cosa risponde verso il rivendicante (948) dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia (1176).


Ver articulos: 1145 - 1146 - 1147 - 1148 - 1149 - 1150 - 1151 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 0 (0 votos)


Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

Compartir

           

Haz tu Comentario