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LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

TITOLO VI - DELLE SERVITU' PREDIALI >>

CAPO V Dell'esercizio delle servitù - >


ARTICOLO 1069 .-Opere sul fondo servente

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge (1030).

Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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