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Código Civil de Italia >>

LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

TITOLO V - DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE >>

CAPO I - Dell'usufrutto >

SEZIONE IV - Estinzione e modificazioni dell'usufrutto >>


ARTICOLO 1019 .-Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario

Se l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore.

Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l'usufruttuario non può opporsi. L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest'ultima.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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