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Código Civil de Italia >>

LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

TITOLO V - DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE >>

CAPO I - Dell'usufrutto >

SEZIONE II - Dei diritti nascenti dall'usufrutto >>


ARTICOLO 1000 .-Riscossione di capitali

Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto (1998), è necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti (260 e seguenti).

Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorità giudiziaria (1998).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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