menu

Código Civil de Italia >>

LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

TITOLO II - DELLA PROPRIETA' >>

CAPO III - Dei modi di acquisto della proprietà >

SEZIONE I - Dell'occupazione e dell'invenzione >>


ARTICOLO 930 .-Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.


Ver articulos: 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 0 (0 votos)


Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

Compartir

           

Haz tu Comentario