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LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

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CAPO II - Della proprietà fondiaria >

SEZIONE I - Disposizioni generali >>


ARTICOLO 842 .-Caccia e pesca

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.

Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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