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Código Civil de Italia >>

LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

TITOLO I - DEI BENI >>

CAPO II - Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici >


ARTICOLO 831 .-Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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