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LIBRO TERZO - DELLA PROPRIETA' >>

TITOLO I - DEI BENI >>

CAPO I - Dei beni in generale >

SEZIONE II - Dei beni immobili e mobili >>


ARTICOLO 812 .-Distinzione dei beni

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (Cod. Civ. 1350).

Sono mobili tutti gli altri beni (Cod. Civ. 923, 1153).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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