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Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

TITOLO V - DELLE DONAZIONI >>

CAPO IV - Della revocazione delle donazioni >


ARTICOLO 808 .-Effetti nei riguardi dei terzi

La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa (2652, n. 1).

Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali (959, 981, 1021 e seguenti) che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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