menu

Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

TITOLO V - DELLE DONAZIONI >>

CAPO IV - Della revocazione delle donazioni >


ARTICOLO 803 .-Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale (250 e seguenti), fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio donante era già concepito al tempo della donazione.


Ver articulos: 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 0 (0 votos)


Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

Compartir

           

Haz tu Comentario