menu

Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

TITOLO IV - DELLA DIVISIONE >>

CAPO II - Della collazione >


ARTICOLO 737 .-Soggetti tenuti alla collazione

I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile (556).


Ver articulos: 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 0 (0 votos)


Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

Compartir

           

Haz tu Comentario