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Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

TITOLO III - DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE >>

CAPO V - Dell'istituzione di erede e dei legati >

SEZIONE IV - Del diritto di accrescimento >>


ARTICOLO 674 .-Accrescimento tra coeredi

Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni (558), senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare (70, 72, 463, 523), la sua parte si accresce agli altri.

Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituti nella quota medesima.

L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore (688).

E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione (467 e seguenti).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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