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Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

TITOLO III - DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE >>

CAPO V - Dell'istituzione di erede e dei legati >

SEZIONE II - Delle disposizioni condizionali, a termine e modali >>


ARTICOLO 642 .-Persone a cui spetta l'amministrazione

L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione (688 e seguenti), ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento (674 e seguenti).

Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo (565).

In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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