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Código Civil de Italia >>

LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA >>

TITOLO IV - DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA >>

CAPO II - Della dichiarazione di morte presunta >


ARTICOLO 63 .-Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50.

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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