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Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

TITOLO III - DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE >>

CAPO V - Dell'istituzione di erede e dei legati >

SEZIONE I - Disposizioni generali >>


ARTICOLO 627 .-Disposizione fiduciaria

Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.

Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace (2034).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Notas de Fallos de la CSJN

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