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Código Civil de Italia >>

LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI >>

TITOLO III - DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE >>

CAPO IV - Della forma dei testamenti >

SEZIONE III - Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti >>


ARTICOLO 621 .-Pubblicazione del testamento segreto

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620.


Ver articulos: 618 ter - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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