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LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA >>

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CAPO II - Delle associazioni e delle fondazioni >


ARTICOLO 33 .-Registrazione delle persone giuridiche

In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti).

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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