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Código Civil de Italia >>

LIBRO SESTO - DELLA TUTELA DEI DIRITTI >>

TITOLO V - DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA >>

CAPO I - Della prescrizione >

SEZIONE IV - Del termine della prescrizione >>

§ 2 Delle prescrizioni brevi - >>
ARTICOLO 2951 .-Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione (1737) e dal contratto di trasporto (1678).

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.

Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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