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Código Civil de Italia >>

LIBRO SESTO - DELLA TUTELA DEI DIRITTI >>

TITOLO IV - DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI >>

CAPO II - Dell'esecuzione forzata >

SEZIONE I - Dell'espropriazione >>

§ 3 Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione - >>
ARTICOLO 2920 .-Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

Se oggetto della vendita è una cosa mobile (812), coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 541 e seguenti), non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede (1147), né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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