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Código Civil de Italia >>

LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA >>

TITOLO VII - DELLA FILIAZIONE >>

CAPO II - Della filiazione naturale e della legittimazione >

SEZIONE II - Della legittimazione dei figli naturali >>


ARTICOLO 285 .-Condizione per la legittimazione dopo la morte dei genitori

Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n. 2 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti, e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti, del genitore entro il quarto grado.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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