menu

Código Civil de Italia >>

LIBRO SESTO - DELLA TUTELA DEI DIRITTI >>

TITOLO III - DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, DELLE CAUSE Dl PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE >>

CAPO IV - Delle ipoteche >

SEZIONE I - Disposizioni generali >>


ARTICOLO 2810 .-Oggetto dell'ipoteca

Sono capaci d'ipoteca:

1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze (812 e seguenti);

2) l'usufrutto dei beni stessi (326, 978 e seguenti);

3) il diritto di superficie (952 e seguenti);

4) il diritto dell'enfiteuta è quello del concedente sul fondo enfiteutico (957 e seguenti).

Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi (Cod. Nav. 565 e seguenti), gli aeromobili (Cod. Nav. 1027 e seguenti) e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano (2742 e seguente).

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.


Ver articulos: 2807 - 2808 - 2809 - 2810 - 2811 - 2812 - 2813 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 0 (0 votos)


Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

Compartir

           

Haz tu Comentario