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Código Civil de Italia >>

LIBRO SESTO - DELLA TUTELA DEI DIRITTI >>

TITOLO III - DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, DELLE CAUSE Dl PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE >>

CAPO II - Dei privilegi >

SEZIONE III Dei privilegi sopra gli immobili - >>


ARTICOLO 2770 .-Crediti per atti conservativi o di espropriazione

I creditori per le spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e seguente; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni immobili (Cod. Proc. Civ. 555 e seguente) nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.

Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche (2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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