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Código Civil de Italia >>

LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA >>

TITOLO II - DELLE PERSONE GIURIDICHE >>

CAPO II - Delle associazioni e delle fondazioni >


ARTICOLO 27 .-Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio (att. 10).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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