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LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA >>

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CAPO II - Della filiazione naturale e della legittimazione >

SEZIONE I - Della filiazione naturale >>

§ 2 Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale - >>
ARTICOLO 269 .-Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui ce fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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