menu

Código Civil de Italia >>

LIBRO SESTO - DELLA TUTELA DEI DIRITTI >>

TITOLO I - DELLA TRASCRIZIONE >>

CAPO I - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili >


ARTICOLO 2664 .-Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota

Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale.

Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.


Ver articulos: 2661 - 2662 - 2663 - 2664 - 2665 - 2666 - 2667 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 0 (0 votos)


Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

Compartir

           

Haz tu Comentario