Código Civil de Italia >>
LIBRO SESTO
- DELLA TUTELA DEI DIRITTI
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TITOLO I
- DELLA TRASCRIZIONE
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CAPO I
- Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
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ARTICOLO 2648 .-Accettazione di eredità e acquisto di legato
Si devono trascrivere l'accettazione della eredità (470 e seguenti) che importi acquisto dei diritti enunciati nei nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato (649) che abbia lo stesso oggetto.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità , contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata (475) con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220).
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità (476 e seguenti), si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220).
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico (2703) del testamento (att. 225, 228).
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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf
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