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LIBRO SESTO - DELLA TUTELA DEI DIRITTI >>

TITOLO I - DELLA TRASCRIZIONE >>

CAPO I - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili >


ARTICOLO 2648 .-Accettazione di eredità e acquisto di legato

Si devono trascrivere l'accettazione della eredità (470 e seguenti) che importi acquisto dei diritti enunciati nei nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato (649) che abbia lo stesso oggetto.

La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata (475) con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220).

Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità (476 e seguenti), si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220).

La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico (2703) del testamento (att. 225, 228).


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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