Código Civil de Italia >>
LIBRO QUINTO
- DEL LAVORO
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TITOLO VI
- DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI
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CAPO I
- Delle imprese cooperative
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SEZIONE VII Dei controlli dell'autorità governativa
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ARTICOLO 2544 .-Scioglimento per atto dell'autoritÃ
Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.
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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf
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