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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO V - DELLE SOCIETA’ >>

CAPO VIII - Della trasformazione, della fusione e della scissione delle società >

SEZIONE I Della trasformazione delle società - >>


ARTICOLO 2498 .-Trasformazione in società aventi personalità giuridica

La deliberazione di trasformazione (att. 211) di una società in nome collettivo (2291 e seguenti) o in accomandita semplice (2313 e seguenti) in società per azioni (2325 e seguenti), in accomandita per azioni (2462 e seguenti) o a responsabilità limitata (2472 e seguenti) deve risultare da atto pubblico (2699, 2725) e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.

Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima (2629) del patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve (2194) essere iscritta nel registro delle imprese (2180) con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.

La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.


Ver articulos: 2495 - 2496 - 2497 - 2497 bis - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2501 bis - 2501 ter - 2501 quater - 2501 quinquies - 2501 sexies -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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