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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO V - DELLE SOCIETA’ >>

CAPO V - Della società per azioni >

SEZIONE X - Delle modificazioni dell'atto costitutivo >>


ARTICOLO 2444 .-Iscrizione nel registro delle imprese

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito (att. 100).

L'attestazione deve essere pubblicata a norma dell'art. 2457 bis.

Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società (2250).


Ver articulos: 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2447 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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