Código Civil de Italia >>
LIBRO QUINTO
- DEL LAVORO
>>
TITOLO V
- DELLE SOCIETA’
>>
CAPO V
- Della società per azioni
>
SEZIONE X
- Delle modificazioni dell'atto costitutivo
>>
ARTICOLO 2437 .-Diritto di recesso
I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società , o il trasferimento della sede sociale all'estero (2369) hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni (2964) dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese (2188; att. 100).
E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l'esercizio.
Ver articulos: 2434 - 2435 - 2435 bis - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 -
Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf
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