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SEZIONE IX - Del bilancio >>


ARTICOLO 2433 .-Distribuzione degli utili ai soci

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (2621 n. 2).

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (2446).

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.


Ver articulos: 2431 - 2432 - 2433 - 2433 bis - 2434 - 2435 - 2435 bis - 2436 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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