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LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

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CAPO V - Della società per azioni >

SEZIONE IX - Del bilancio >>


ARTICOLO 2423 bis.- Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

l) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel n. 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.


Ver articulos: 2420 - 2420 bis - 2420 ter - 2421 - 2422 - 2423 - 2423 bis - 2423 ter - 2424 - 2424 bis - 2425 - 2425 bis - 2426 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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