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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO V - DELLE SOCIETA’ >>

CAPO V - Della società per azioni >

SEZIONE VII - Delle obbligazioni >>


ARTICOLO 2413 .-Contenuto delle obbligazioni

Le obbligazioni devono indicare (2633):

1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta (2330);

2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione;

3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel registro;

4) l'ammontare complessivo ielle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso;

5) le garanzie da cui sono assistite.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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