menu

Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO V - DELLE SOCIETA’ >>

CAPO V - Della società per azioni >

SEZIONE VI - Degli organi sociali >>

§ 2 Degli amministratori - >>
ARTICOLO 2384 .-Poteri di rappresentanza

Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo.

Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (2487).


Ver articulos: 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2384 bis - 2385 - 2386 - 2387 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

¿Mejoramos el artículo?
Puntos: 0 (0 votos)


Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

Compartir

           

Haz tu Comentario