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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO V - DELLE SOCIETA’ >>

CAPO V - Della società per azioni >

SEZIONE VI - Degli organi sociali >>

§ 1 Dell'assemblea - >>
ARTICOLO 2364 .-Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio (2432 e seguenti);

2) nomina gli amministratori (2383), i sindaci (2400) e il presidente del collegio sindacale (2398);

3) determina il compenso degli amministratori (2389) e dei sindaci (2400), se non è stabilito nell'atto costitutivo;

4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci (2393, 2407 e seguente).

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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