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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO V - DELLE SOCIETA’ >>

CAPO V - Della società per azioni >

SEZIONE V - Delle azioni >>


ARTICOLO 2355 .-Azioni nominative e al portatore

Le azioni possono essere nominative o al portatore (att. 109), a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.

Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente liberate.

L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative.

NOTA Art 22 della Legge 4 giugno 1985, n. 281: "Sono inefficaci le clausole degli atti costitutivi di società per azioni, le quali subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali".


Ver articulos: 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2357 - 2357 ter - 2357 quater - 2358 -

Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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