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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO V - DELLE SOCIETA’ >>

CAPO II - Della società semplice >

SEZIONE IV - Dello scioglimento della società >>


ARTICOLO 2282 .-Ripartizione dell'attivo

Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti (2253). L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (2265).

L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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