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Código Civil de Italia >>

LIBRO QUINTO - DEL LAVORO >>

TITOLO II - DEL LAVORO NELL'IMPRESA >>

CAPO III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioni >

SEZIONE III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali >>

§ 2 Delle scritture contabili - >>
ARTICOLO 2220 .-Conservazione delle scritture contabili

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (2312).

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le co pie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti (Comma aggiunto dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 )


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Artículo actualizado vigente de Republica de Italia
Fuente de información: Codice_Civile_Italia.pdf

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Fallos de la Corte Suprema de Argentina

Notas de Fallos de la CSJN

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